9 novembre 2023

Non rileva le regolarità contributiva per l’esenzione IMU di terreni di coltivatori diretti e IAP

Autore: Francesco Giuseppe Carucci
Al fine della legittima fruizione dell’esenzione IMU prevista per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, non sussiste alcun obbligo di regolarità contributiva, ma soltanto l’obbligo di pagamento dei contributi.

I due concetti sono differenti: il primo implicherebbe che il soggetto passivo d’imposta sia in regola con il versamento della contribuzione previdenziale; il secondo, invece, rappresenta l’obbligo di assoggettamento a contribuzione previdenziale sancito dalla legge n. 1047/1957, modificata dalla legge n. 9/1963, per i coltivatori diretti e dall’articolo 1 del D. Lgs. n. 99/2004 per gli imprenditori agricoli professionali. Ove il soggetto passivo d’imposta non provveda regolarmente al pagamento dei contributi previdenziali, «sarà l’Inps a provvedere all’incasso degli stessi, con i consueti strumenti di riscossione», ma senza che ciò possa influire sul godimento dell’esenzione fiscale prevista per l’IMU.

Il principio, perfettamente condivisibile e in linea con quanto sostenuto da sempre sulle pagine del nostro quotidiano (si veda ad esempio Iscrizione nella previdenza agricola, requisiti e riflessi per alcune agevolazioni fiscali), è evincibile dalla sentenza n. 1096/2023 pronunciata il 20 ottobre scorso dalla Corte di Giustizia di I grado di Taranto e depositata il 23 ottobre di quest’anno.

La controversia riguardava un avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2017 con in quale il comune interessato accertava, tra le altre cose, l’omesso versamento dell’imposta a fronte della proprietà di alcuni terreni agricoli. Tali terreni, tuttavia, erano direttamente condotti dal contribuente in possesso della qualifica di coltivatore diretto e, come tale, iscritto nella previdenza agricola. Nonostante la dimostrazione dell’iscrizione previdenziale, il comune si ostinava a non annullare l’atto in quanto al contribuente non risultava accreditata l’intera contribuzione 2017 per omissione dei versamenti contributivi.

Come è noto, a partire dall'anno d'imposta 2016, e sino al 2019, l'agevolazione fiscale in argomento è stata disciplinata dall'articolo 1, comma 13, lett. a), della legge n. 208/2015, in virtù della quale sono esenti dall'IMU i terreni agricoli «posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione».

Inoltre, l'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 che anticipò l'IMU in via sperimentale con decorrenza 2012, recitava che «I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola».

La legge n. 160/2019, legge di Bilancio 2020, ha abrogato le previgenti discipline IMU e TASI fondendo le predette componenti della IUC (Imposta Unica Comunale) vigente sino al periodo d’imposta 2019, nella attuale IMU debuttata il 1° gennaio 2020. In virtù dell’articolo 1, comma 758, lett. a), della legge n. 160/2019 sono esenti dall’imposta i terreni agricoli «posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione».

Le disposizioni sin qui richiamate, relative alla previgente e alla attuale disciplina IMU, pertanto, impongono quale unica condizione per fruire dell’esenzione prevista per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali che gli stessi risultino iscritti nella previdenza agricola. Il rispetto di tale unica condizione imposta dalla legge può essere dimostrato dal contribuente con la certificazione rilasciata dall’INPS attestante l’iscrizione nella gestione previdenziale agricola, la relativa decorrenza, ovvero, in caso di contribuente non più iscritto, il periodo di iscrizione.

Ai fini della fruizione dell’esenzione, alcuna disposizione impone il rispetto della regolarità contributiva che, pertanto, non può autonomamente essere imposta dal comune quale ulteriore condizione per il riconoscimento dell’agevolazione fiscale.

Una volta accertata l’iscrizione previdenziale, infatti, al comune, quale soggetto attivo d’imposta, sono preclusi altri accertamenti. Di recente, infatti, la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 18083 depositata il 23 giugno 2023 riguardante una analoga vicenda che vedeva il comune disconoscere l’agevolazione poiché il contribuente possedeva altri redditi oltre a quelli provenienti dall’esercizio dell’attività agricola, ha chiarito che «l’iscrizione previdenziale già presuppone (per il coltivatore diretto, e ausiliari), sia pure con presunzione iuris tantum (come tale suscettibile di prova contraria), lo svolgimento di una diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o un diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi a tali incombenti in modo esclusivo, o anche solo prevalente (nel senso che l'attività deve impegnare il coltivatore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituire per esso la maggior fonte di reddito)».
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