3 maggio 2023

Ritorno al passato per gli oneri informativi datoriali ai lavoratori agricoli

Autore: Francesco Giuseppe Carucci
Il decreto Lavoro varato il 1° maggio, stando alla bozza in circolazione, solleva le aziende dai pesanti oneri informativi da rendere ai lavoratori imposti dal D. Lgs. n. 104/2022 con decorrenza 13 agosto 2022. Se la novità è apprezzata dalla generalità dei comparti produttivi, lo è ancor di più dal settore agricolo caratterizzato dalla flessibilità del lavoro dovuta ai fattori clima e stagionalità che ne rendono imprevedibile il ricorso alla manodopera.

La novità, di fatto, si traduce in quello che per mesi è stato un auspicato ritorno al passato.

Per espressa previsione dell’articolo 1 del D. Lgs. n. 104/2022, le novità introdotte riguardano anche il lavoro agricolo, a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Dal 13 agosto 2022, l’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 152/1997, nella formulazione recata dall’articolo 4 del D. Lgs. n. 104/2022, prevede che le informazioni non presenti nell’UniLav debbano essere fornite per iscritto al lavoratore, entro 7 giorni o entro 30 giorni, a seconda della natura delle informazioni e senza alcuna esclusione. Le informazioni sono quelle analiticamente elencate dall’articolo 1, comma 1, del D. Lgs. n. 152/1997, la gran parte delle quali non trova spazio nella comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro. Tale circostanza ha reso di fatto inattuabile la previsione di cui all’articolo 1, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 152/1197 secondo cui il datore di lavoro avrebbe potuto adempiere all’onere informativo, in alternativa al contratto di lavoro individuale redatto per iscritto e consegnato al lavoratore prima dell’inizio dell’attività lavorativa, mediante la consegna nel medesimo termine della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (redatta sul modello ministeriale UniLav).

Orbene, con la modifica operata dalla norma del decreto Lavoro all’articolo 1 del D. Lgs. n. 152/1997 ciò diventa di fatto possibile in quanto viene introdotto il comma 5-bis in virtù del quale «le informazioni di cui al primo comma, lettere h), i), l), m), n), o), p) e r), possono essere comunicate al lavoratore, ed il relativo onere ritenersi assolto, con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ne disciplina le materie». Tale richiamo diventa assolutamente possibile nel modello UniLav, non solo attraverso l’apposito campo previsto relativo al contratto collettivo nazionale applicato, ma anche al campo relativo alle note. Anzi, quest’ultimo valore assume primaria importanza visto che tra i contratti collettivi da indicare nell’apposito spazio è possibile soltanto attingere alla contrattazione collettiva nazionale. Nel settore agricolo, invece, oltre al contratto collettivo nazionale, si deve fare riferimento alla contrattazione provinciale che regolamenta alcuni elementi, primi tra tutti i minimi retributivi.

Tale modalità semplificata di assolvimento dell’onere informativo è subordinata, tuttavia, alla nuova previsione del decreto Lavoro, con l’aggiunta del comma 6-bis all’articolo 1 del D. Lgs. n. 152/1997, secondo cui «il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro». Se tale disposizione per la gran dei comparti produttivi che applica la sola contrattazione collettiva nazionale può essere considerata superflua in virtù della previsione del comma 6, secondo la quale le informazioni che ha diritto a ricevere il lavoratore sono reperibili gratuitamente a tutti dall’apposita sezione dei contratti presente sul sito del Ministero del Lavoro, nel settore agricolo assume efficacia costitutiva della semplificazione poiché nel sito ministeriale è assente la contrattazione provinciale di cui deve essere data conoscenza al personale operaio nei modi di cui al nuovo comma 6-bis.

L’assolvimento dell’onere informativo attraverso la consegna del modello UniLav, accompagnata dalla messa a disposizione dei contratti applicati, come anticipato, rappresenta un gradito ritorno al passato. Per lo meno per quanto riguarda il personale operaio.

In virtù dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 375 del 1993, il personale operaio è rappresentato dagli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e dagli operai a tempo determinato (OTD). A quest’ultima categoria, data la stagionalità che caratterizza il settore, è certamente riconducibile la quasi totalità degli operai agricoli.

La disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato in agricoltura, in virtù dell’articolo 29, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2015, sfugge alle ordinarie regole dettate per i contratti a termine dal Capo III del citato decreto. Tale circostanza esclude nel mondo agricolo la subordinazione dell’efficacia dell’apposizione del termine contrattuale alla condizione che risulti da atto scritto, come previsto dall’articolo 19, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2015 per la generalità dei rapporti di lavoro a termine che eccedono la durata di dodici giorni.

Per questa ragione, in agricoltura, a decorrere dall’istituzione del libro unico del lavoro sino a prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2022, si è applicata la norma generale che prevedeva la consegna della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (modello unilav) al lavoratore, a tempo indeterminato e a tempo determinato, prima dell’inizio della prestazione lavorativa. La norma di riferimento era l’articolo 4-bis, comma 2, del D. Lgs n. 181/2000 che pure è stata modificata dal D. Lgs. n. 104/2022. Ma, dato che dal 13 agosto 2022 la disposizione non fa altro che richiamare le modalità di informazione di cui agli articoli 1 e 1-bis del D. Lgs. n. 152/1997, a nulla rileva la modifica dell’estate scorsa ai fini che qui interessano.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy