A partire dal 28 settembre 2024 sono entrate in vigore le modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto “correttivo ter”), che rafforzano il sistema di allerta e prevenzione previsto dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII). L’intervento del dott. Stefano Pizzutelli, al convegno nazionale Revilaw, ha messo a fuoco le ricadute pratiche su sindaci e revisori: soggetti sempre più chiamati a presidiare i segnali di crisi, con obblighi stringenti e responsabilità crescenti.
La segnalazione tempestiva della crisi d’impresa non è più solo un’opzione, ma un dovere preciso, tanto per gli organi di controllo quanto per i revisori. Pizzutelli ha sottolineato una realtà ormai chiara: il sistema delle PMI deve dotarsi di strumenti concreti e tempestivi per affrontare per tempo i segnali di crisi, e la responsabilità dei professionisti incaricati della vigilanza – oggi – è decisiva.
Assetti adeguati e segnali da intercettare
Il dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati – già previsto dall’art. 2086 c.c. – viene ora interpretato alla luce della necessità di
rilevare tempestivamente i segnali di crisi. Questi includono, ad esempio:
- debiti retributivi scaduti da oltre 30 giorni superiori alla metà dell’ammontare mensile;
- debiti verso fornitori scaduti da oltre 90 giorni superiori ai non scaduti;
- esposizioni bancarie fuori fido o scadute da oltre 60 giorni.
Questi indicatori, se rilevati per tempo, possono attivare una procedura di composizione negoziata utile a evitare scenari più gravi come l’insolvenza o la liquidazione giudiziale.
Il ruolo attivo dell’organo di controllo
Come chiarito dall’art. 25-octies del CCII, l’organo di controllo ha l’
obbligo di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la presenza di segnali di crisi o insolvenza. La comunicazione deve essere motivata e trasmessa in modo da garantire la prova della ricezione, fissando un termine di
massimo 30 giorni entro cui l’amministrazione deve rispondere illustrando le iniziative intraprese.
Il mancato adempimento di questo obbligo può incidere direttamente sulla responsabilità del sindaco ai sensi dell’art. 2407 c.c., mentre la sua corretta e tempestiva esecuzione può determinare un’esclusione o attenuazione della stessa.
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Revisore e collegio: ruoli distinti ma coordinati
Una novità importante riguarda la posizione del revisore unico, spesso nominato in alternativa al collegio sindacale nelle Srl. Il correttivo ter chiarisce che anche il revisore è destinatario dell’obbligo di segnalazione, seppure con strumenti e tempistiche diverse.
Il revisore, infatti, trae le proprie conclusioni principalmente alla chiusura del bilancio, secondo il principio ISA Italia 570, ma può (e deve) attivarsi nel corso dell’esercizio quando emergano elementi significativi di incertezza. In questi casi, è essenziale un coordinamento informativo con il collegio sindacale, per evitare sovrapposizioni o omissioni.
Le norme di comportamento rafforzano il presidio
A completare il quadro, le Norme di comportamento del Collegio Sindacale (ed. dicembre 2024) precisano gli obblighi di vigilanza e tracciamento, prevedendo che:
- la segnalazione vada fatta solo quando i segnali sono chiari e documentati;
- il dialogo con l’organo amministrativo sia tracciato;
- il confronto con il revisore sia costante e proattivo.
In caso di inerzia dell’organo amministrativo, il collegio può anche convocare l’assemblea o segnalare la situazione al Tribunale ex art. 2409 c.c.
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