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La mancanza dell’autorizzazione prevista dall'art. 32, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 600 del 1973 per l'accertamento delle imposte dirette e dall'art. 51, comma 2, n. 7, del D.P.R. n. 633 del 1972 per l'accertamento in materia di IVA, al fine della richiesta di acquisizione, dagli Istituti di credito, di copia delle movimentazioni dei conti correnti e di qualsiasi rapporto intrattenuto presso banche o operatori finanziari, non implica l'inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo previsioni specifiche e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente.
(prezzi IVA esclusa)