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Le dichiarazioni rese dal contribuente indagato per evasione fiscale alla Guardia di Finanza possono essere utilizzate ai fini dell’accertamento anche se il difensore non era presente. Quando le prove e i documenti raccolti in sede di verifica sono impiegati per scopi meramente fiscali non si incorre in alcuna violazione di principi costituzionali. È quanto emerge dalla sentenza 31 gennaio 2013, n. 2352, della Suprema Corte di Cassazione.
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