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Il brogliaccio contabile che viene trovato presso i clienti rende inutile qualsiasi tipo di ispezione sulle relative scritture; in questo caso, infatti, il Fisco è in grado di accertare in maniera induttiva l’imposta sul valore aggiunto anche se non è stata ispezionata la contabilità del fornitore. Così è stato precisato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 23585 del 6 novembre 2009. Dall'analisi della motivazione di tale sentenza deriva che i brogliacci rinvenuti fuori dalla sede lavorativa costituiscono vere e proprie prove, che fanno assumere piena attendibilità alla documentazione extracontabile, assurgendo nel contempo a indizi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (ex articolo 2729 c.c.) di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale.
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