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Con la pronuncia 18175 del 6 giugno 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che l’integrazione dell'accertamento è ammessa solo ove gli elementi posti a fondamento degli stessi siano nuovi, e nel caso di specie l’Ufficio ha emesso il nuovo avviso alla luce delle dichiarazioni, acquisite solo nel 2010, rese da ulteriori acquirenti della società, sicché non si è in presenza di una rivalutazione degli elementi già precedentemente acquisiti ma della sopravvenienza di nuove circostanze che, all’epoca della prima verifica, non esistevano.
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