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Il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione Finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, posto che nessuna disposizione lo dichiara perentorio o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla “ratio” delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere
accertativo fiscale, a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti del Fisco. È quanto emerge dalla sentenza 29 novembre 2013, n. 26732, della Corte di Cassazione – Quinta Sezione Civile T.
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