Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
L’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ecc., prescritta in materia di IVA dall'art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 - e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 33 del D.P.R. n. 600 del 1973 -, è richiesta soltanto nel caso di “apertura coattiva” e non anche quando l'attività di ricerca si svolga con la collaborazione del contribuente.
Ne deriva che, anche in assenza dell’autorizzazione del P.M., sono utilizzabili, a fini probatori, i documenti costuditi nella cassaforte del contribuente che abbia fornito la combinazione alla Guardia di Finanza senza obiettare alcunché in seno alla dichiarazione resa a chiusura della verifica.
È quanto emerge dalla sentenza 18 febbraio 2015 n. 3204 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria.
(prezzi IVA esclusa)