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Secondo la Corte di Cassazione, incorre nel delitto di diffamazione il cliente che esprime, a mezzo fax, giudizi e valutazioni gravemente lesive per la dignità e la reputazione personale e professionale del commercialista, in relazione all’attività di consulenza svolta. Il telefax è un mezzo idoneo a integrare l’elemento oggettivo del reato previsto dall’articolo 595 del Codice penale, in quanto implica la prospettiva dell’immediata conoscibilità del contenuto della comunicazione da parte di un numero indeterminato di persone.
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