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Con riguardo al reato previsto dall’art. 11 del D.lgs. n. 74 del 2000, deve ritenersi nulla la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del contribuente che, dopo l’inizio della verifica fiscale a suo carico, abbia trasferito i propri beni a coniugi e figli, quando non risulta certo il carattere simulato o effettivamente fraudolento delle operazioni, non essendo sufficiente la sola idoneità degli atti a mettere in discussione la possibilità di recupero del credito da parte dell'Erario.
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