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In tema di contratti derivati, stipulati dai Comuni italiani sulla base della disciplina normativa vigente fino al 2013, quando la Legge n. 147 del 2013 ha escluso la possibilità di farvi ulteriore ricorso, e della distinzione tra i derivati di copertura e i derivati speculativi, in base al criterio del diverso grado di rischiosità di ciascuno di essi, pur potendo l'ente locale procedere alla stipula dei primi con qualificati intermediari finanziari, nondimeno esso poteva utilmente ed efficacemente procedervi solo in presenza di una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, comprensiva sia del criterio del mark to market sia degli scenari probabilistici, sia dei cd. costi occulti, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l'ente di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto. Ove lo swap negoziato dal Comune incida sull'entità globale dell'indebitamento dell'ente, l'operazione economica deve, a pena di nullità della pattuizione conclusa, essere autorizzata dal Consiglio comunale.
(prezzi IVA esclusa)