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La Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che i delitti di omessa dichiarazione e di omesso versamento dell'IVA – di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 10-ter del D.lgs. n. 74/2000 - hanno natura di reati omissivi propri, istantanei e unisussistenti, che possono essere commessi solo da chi, secondo la legislazione fiscale, è obbligato a compiere i relativi adempimenti, sicché i soggetti sui quali non gravano gli obblighi di presentare le dichiarazioni o di versare l'IVA al momento della scadenza possono concorrere solo in forma morale, istigando l'autore materiale della condotta o rafforzandone il proposito criminoso.
(prezzi IVA esclusa)