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Con riferimento a un atto giudiziario, l’avviso di liquidazione in materia d’imposta di registro è nullo per difetto di motivazione quando l’Ufficio ha indicato soltanto il numero di repertorio e l’Autorità emanante (non il tipo - sentenza, ordinanza, decreto -, non la data, non il numero), senza neppure spiegare i criteri utilizzati per determinare l’importo indicato. Un siffatto deficit motivazionale non può essere sanato ex post, in sede processuale.
(prezzi IVA esclusa)