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In tema di motivazione dell’avviso di accertamento tributario, va esclusa la nullità del provvedimento impositivo nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate abbia ripreso alla lettera i rilievi della Guardia di finanza riportati nel p.v.c. senza compiere un’autonoma verifica documentale e contabile nei confronti del contribuente, e senza indicare la tipologia di accertamento e la specifica norma di riferimento, purché ciò non abbia arrecato un pregiudizio concreto al diritto di difesa del soggetto accertato, su cui grava il relativo onere probatorio.
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