Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Non è assoggettabile all’imposta regionale sulle attività produttive il contribuente iscritto all'ordine dei dottori commercialisti, che, nel periodo di riferimento, ha esercitato esclusivamente attività di docenza quale titolare di cattedra universitaria e ha ricoperto le funzioni di componente di consigli di amministrazione e collegi sindacali di varie società, nonché consulente tecnico in giudizi arbitrali, senza svolgere le attività tipiche della professione di dottore commercialista e che, in tale contesto, si è avvalso delle prestazioni di lavoro di una dipendente, assunta part time, svolgente mansioni di segretaria.
È quanto emerge dall’Ordinanza n. 26654 del 10/11/2017 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
(prezzi IVA esclusa)