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Si deve ritenere autore principale del reato fiscale il soggetto che, sia pure di fatto, ha l’amministrazione della società, mentre all’amministratore di diritto “prestanome” l’illecito può essere addebitato a titolo di concorso per non averne impedito la commissione. La “testa di legno”, infatti, è formalmente titolare di una posizione di garanzia, per cui risponde a titolo di responsabilità omissiva in ordine alle violazioni di leggi tributarie, avendo l’obbligo di impedire l’evento (artt. 2392 cod. civ. e 40 co. 2 c.p.). È quanto emerge da due recenti pronunciamenti della Terza Sezione Penale della Cassazione.
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