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Il reiterato rifiuto di esibire la documentazione richiesta dalla Guardia di finanza per l’accertamento dei ricavi derivanti dall’attività professionale, quando non è dovuto a colpa, caso fortuito o forza maggiore, configura il reato previsto dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000 e si giustifica la perquisizione, anche domiciliare, allo scopo di accertare l’effettivo occultamento di documentazione contabile e fiscale.
È quanto emerge dalla sentenza n. 28069/17 della Terza Sezione Penale della Corte di cassazione.
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