Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Secondo la Corte di Cassazione, la confisca - diretta o per equivalente - non può essere mantenuta rispetto ai reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 per cui è intervenuta l’abolitio criminis parziale a opera del D.Lgs. n. 158 del 2015. Pertanto il contribuente che ottiene la revoca della sentenza condanna passata in giudicato, sul presupposto che il mancato versamento dell’IVA per un importo non superiore a 250.000 euro non è più previsto dalla legge come reato, ha sempre diritto alla restituzione dei beni confiscati.
(prezzi IVA esclusa)