L’art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 contempla il delitto di occultamento o distruzione di scritture contabili. A seguito della revisione normativa operata dal D.Lgs. n. 158/2015 (in vigore per i reati commessi dal 22/10/2015), la pena edittale è stata sensibilmente inasprita, attestandosi nelle attuali misure della reclusione da 18 mesi a 6 anni (in precedenza era prevista la reclusione da 6 mesi a 5 anni). Sotto il profilo psicologico, la fattispecie prevede il “dolo specifico” nelle due forme conosciute dal diritto penale tributario, ossia, in via alternativa:
dolo specifico di evasione diretta, rappresentato dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valoreaggiunto;
dolo specifico di evasione indiretta, rappresentato dal fine di consentire a terzi l'evasione delle impostesui redditi o sul valore aggiunto (nell’ipotesi in cui chi distrugge o occulta è persona diversa da quella chevuole sottrarsi all’accertamento fiscale).
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