Come è noto, con la Circolare n. 31/E del 2 agosto 2012 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ai propri Uffici importanti istruzioni in ordine alla possibilità di compensazione, nell’ambito del procedimento di adesione, dell’indebita deduzione di componenti negativi in violazione del principio di competenza, di cui all’art. 109, comma 1 e 2, del T.U. n. 917/86. Le Entrate affrontano i casi in cui, in sede di definizione della pretesa, attraverso l’Istituto dell’accertamento con adesione, fermo restando il disconoscimento della deduzione di costi per violazione del principio di competenza, ne sia tuttavia riconosciuta la deducibilità nel periodo d’imposta di effettiva competenza. In tali ipotesi, in assenza di un accordo concordato, l’Ufficio sarebbe chiamato a gestire, da un lato, il procedimento di definizione relativo alla maggiore imposta accertata (oltre sanzioni e interessi) in ragione dell’avvenuta deduzione del componente negativo in violazione del principio di competenza e dall’altro, il procedimento di rimborso, qualora attivato dal contribuente, di quanto indebitamente pagato (e relativi interessi) nel periodo d’imposta in cui avrebbe dovuto correttamente imputare e dedurre detto componente. Le Entrate rilevano subito che, in sede di definizione del procedimento di accertamento con adesione, è possibile compensare l’imposta dovuta con quella che darebbe diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e degli interessi. Alla luce di questa premessa, in questo nostro intervento, attraverso la proposizione di un caso operativo, vogliamo verificare la possibilità di estendere gli stessi principi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, qualora il rilievo investi violazioni del principio di cassa, regola regina per i professionisti.
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Accertamento con adesione. Riconoscimento compensi (166 kB)
Accertamento con adesione. Riconoscimento compensi - Fiscal News n. 277 - 2017
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