In caso di trasferimento degli immobili acquistati con i benefici prima casa prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, a meno che il contribuente, entro un anno dall'alienazione, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Tale regola vale anche nell'ipotesi in cui l'immobile acquistato sia situato in uno Stato estero, sempreché sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l'immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale. Tale presupposto può essere ad esempio dimostrato tramite copia del rogito notarile di acquisto dell'abitazione sita all'estero e documentazione comprovante la dimora abituale nello stesso immobile, come fatture di fornitura di luce, acqua o gas. Tale documentazione dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata(PEC), ovvero raccomandata A/R, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate dove è stato registrato l'atto di acquisito dell'immobile sito in Italia.
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Agevolazione prima casa e riacquisto all'estero (217 kB)
Agevolazione prima casa e riacquisto all'estero - Fiscal News n. 56 - 2021
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