Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono assoggettati all’Iva con l’aliquota agevolata del 10%. L’agevolazione si applica con regole diverse a seconda che si tratti di semplici interventi di manutenzione, oppure di interventi di maggiore importanza (secondo le
definizioni della normativa sull’edilizia). In questa sede si analizza la disciplina fiscale della seconda tipologia, rinviando ad una successiva occasione l’esame della disciplina delle manutenzioni. E’ opportuno precisare subito che, diversamente da quanto talvolta si legge nella pubblicistica fiscale, in nessun caso è prevista, per gli interventi di recupero, l’aliquota minima del 4%, neppure in relazione alla ristrutturazione della prima casa. Pertanto, ad esempio, se si procede, come sovente si verifica, ad un intervento di ristrutturazione con ampliamento di un’abitazione costituente “prima casa”, si potrà ottenere l’aliquota del 4% soltanto sulla parte dei lavori concernenti l’ampliamento, in base al principio generale sancito dall’art. 1 della legge n. 659/1961 e più volte riconosciuto dall’amministrazione, sempreché tali lavori e il relativo corrispettivo siano stati identificati distintamente in modo oggettivo (ad esempio, attraverso contratti separati, oppure capitolati analitici).
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Aliquota Iva recupero edilizio (201 kB)
Aliquota Iva recupero edilizio - Fiscal News N. 239-2011
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