21 giugno 2011

Base imponibile Iva

Fiscal News N. 263-2011

La recentissima sentenza della Corte di giustizia dell’Ue 9 giugno 2011, causa C-285/10, ribadisce che la base imponibile dell’Iva, nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, è il corrispettivo effettivamente pattuito fra le parti, anche se non corrispondente al valore di mercato. Questa regola generale, attualmente sancita, in sede comunitaria, dall’art. 73 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 e, a livello domestico, dall’art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 633/72 (riformulato due anni fa proprio al fine di migliore adesione alla norma sovranazionale), è derogata:
- nelle operazioni a titolo gratuito, se rilevanti per il tributo in quanto dichiarate assimilate a quelle a titolo oneroso (es. omaggi, autoconsumo), per l’ovvia ragione che non esiste, in tal caso, alcun corrispettivo;
- nelle operazioni scambiate fra soggetti “collegati”, qualora sia stato pattuito un corrispettivo inferiore o superiore al valore normale e vi siano limitazioni del diritto alla detrazione, per ragioni di contrasto dell’elusione e dell’evasione dell’imposta.
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