L’art. 11, del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, ha previsto la definizione agevolata delle controversie tributarie.
La norma attesa già ad una prima lettura si rileva sostanzialmente differente rispetto alla precedente definizione (art. 39, comma 12, del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevedeva la definizione delle liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro, con un costo scaglionato a seconda del grado di giudizio: a) 10% del valore della lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite; b) 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite; c) 30 % del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite pendeva ancora nel primo grado di giudizio e non era stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio).
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Chiusura liti pendenti (136 kB)
Chiusura liti pendenti - Fiscal News n. 163 - 2017
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