L’art.10 del Tuir, comma 1, lettera b, ammette in deduzione dall’Irpef le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale
contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.
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Deducibilità spese mediche e di assistenza specifica (156 kB)
Deducibilità spese mediche e di assistenza specifica - Fiscal News n. 324 - 2016
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