Il ravvedimento operoso, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, si perfeziona con l’integrale pagamento della sanzione ridotta e degli interessi. Partendo da questo presupposto la Suprema Corte di Cassazione, con una recente ordinanza – la numero 14298 dell’8 agosto scorso – ha sostenuto che l’errore nel calcolo degli interessi moratori rende nullo il ravvedimento operoso del contribuente. Pertanto, l’Ufficio finanziario è legittimato a richiedere il pagamento delle sanzioni in misura piena oltre ai maggiori interessi moratori rispetto a quelli calcolati e versati dal contribuente.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Errore sugli interessi. Ravvedimento nullo (85 kB)
Errore sugli interessi. Ravvedimento nullo - Fiscal News N. 296-2012
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata