7 settembre 2012

Errore sugli interessi. Ravvedimento nullo

Fiscal News N. 296-2012

Il ravvedimento operoso, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, si perfeziona con l’integrale pagamento della sanzione ridotta e degli interessi. Partendo da questo presupposto la Suprema Corte di Cassazione, con una recente ordinanza – la numero 14298 dell’8 agosto scorso – ha sostenuto che l’errore nel calcolo degli interessi moratori rende nullo il ravvedimento operoso del contribuente. Pertanto, l’Ufficio finanziario è legittimato a richiedere il pagamento delle sanzioni in misura piena oltre ai maggiori interessi moratori rispetto a quelli calcolati e versati dal contribuente.
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