Non deve essere operata la rettifica della detrazione dell’IVA assolta in sede di acquisto e ristrutturazione dell’immobile destinato alla successiva vendita in caso di diverso utilizzo del medesimo nell’ambito di un’attività di locazione ad uso turistico, imponibile ai fini IVA.
A chiarirlo è la risposta all’interpello n. 25/2023, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha specificato quando si verifica l’ipotesi del cambio di destinazione del bene che impone la rettifica della detrazione operata in sede di acquisto.
Indice argomenti
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Oggetto dell’interpello
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Distinzione tra fabbricati abitativi e fabbricati strumentali
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Indetraibilità oggettiva dell’IVA per gli immobili abitativi
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Detrazione IVA per gli immobili abitativi utilizzati nell’ambito di un’attività ricettiva
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Rettifica della detrazione IVA
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Esclusione della rettifica della detrazione per l’immobile temporaneamente locato
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Riferimenti normativi
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Esclusa la rettifica della detrazione per l’immobile temporaneamente locato con IVA (208 kB)
Esclusa la rettifica della detrazione per l’immobile temporaneamente locato con IVA - Quando il cambio di destinazione non rileva
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