L’art. 8 della Legge 11 marzo 2014, n. 23, rubricata “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita” contiene i criteri di riferimento cui doveva attenersi il legislatore delegato nella disposta revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, tra i quali l’efficacia attenuante o esimente di taluni istituti definitori e deflativi del processo tributario.
Proprio in osservanza a tale criterio guida, il D.Lgs. n. 158/2015, riformulando in toto l’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000, ha introdotto specifiche cause di esclusione della punibilità (esimenti speciali), in precedenza sconosciute dal sistema penale tributario, per i seguenti delitti:
-art. 10-bis (omesso versamento di ritenute certificate e/o dichiarate, sopra la soglia annua di150.000 euro);
-art. 10-ter (omesso versamento Iva, sopra la soglia annua di 250.000 euro);
-art. 10-quater, co. 1 (indebita compensazione con crediti non spettanti, sopra la soglia annua di50.000 euro);
-art. 4 (dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi o dell’Iva);
-art. 5 (omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva, ovvero del sostituto d’imposta).
Sul punto sono emerse alcune questioni di diritto intertemporale, concernenti l’efficacia retroattiva delle esimenti in argomento, che hanno trovano recente risposta da parte della Cassazione.
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Esimenti penali tributarie (256 kB)
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Allegato a Fiscal News n. 165 del 22.05.2018 Tavola Sinottica (167 kB)
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