6 dicembre 2016

Estromissione. Ravvedimento imposta sostitutiva

Fiscal News n. 373 - 2016

La possibilità di estromettere l’immobile dalla sfera imprenditoriale è stata prevista dalla Legge di Stabilità 2016. Si tratta di un’opzione che andava esercitata mediante comportamento concludente (da
assumere entro il 31/05/2016) e che comporta il versamento dell’imposta sostitutiva pari all’8% della plusvalenza generatasi dalla differenza tra valore normale del bene estromesso ed il suo valore fiscale. Il versamento va eseguito in due rate, di cui la prima, pari al 60% dell’importo complessivo, era da versarsi entro il 30/11/2016 (la seconda va versata entro il 16/06/2017). Con la Circolare n. 26/E/2016, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che anche per l’imposta sostitutiva è possibile ricorrere al ravvedimento operoso nelle sue diverse forme. Occorre precisare che l’operazione di estromissione non si perfeziona con il versamento dell’imposta sostituiva bensì con la sua indicazione in dichiarazione dei redditi (Modello Unico/2017).
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