La Legge n. 69/2015, c.d. Anticorruzione, ha modificato i reati societari in tema di false comunicazioni sociali riscrivendo gli articoli 2621 (società non quotate) e 2622 (società quotate) del Codice civile che ora stabiliscono un regime sanzionatorio alquanto severo per amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che espongano,
consapevolmente, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali (rilevanti) non rispondenti al vero o che omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in
errore.
Solo in relazione alle società non quotate le pene sono più leggere se il fatto è di entità lieve, “tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta” (art. 2621 bis); mentre è causa di non punibilità la “particolare tenuità del fatto” (art. 2622 ter).
Non è da escludere il concorso di persone nel reato ex art. 110 C.p. (si pensi ai professionisti esterni come commercialisti o avvocati), oltreché la punibilità di altri soggetti attivi ex art. 2639 C.c. (ad esempio l’amministratore “di fatto”).
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 14 giugno scorso.
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Falso in bilancio. Le pene (97 kB)
Falso in bilancio. Le pene - Fiscal News N. 183-2015
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