Con la sentenza n. 6076 del 9 marzo 2017, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della questione relativa alle cd. agevolazioni prima casa, argomento che di fatto interessa la generalità dei contribuenti, attesa la propensione al mattone del nostro Paese.
Se la tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, fotografa gli adempimenti richiesti per poter usufruire dell’agevolazione per l’acquisto della c.d. “prima casa”, sicuramente uno degli aspetti più controversi, che ha visto più volte la Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi, è stato quello relativo al trasferimento della residenza entro 18 mesi dall’acquisto nel caso in cui l’acquirente non abbia la residenza anagrafica nel comune in cui è ubicato l’immobile da acquistare, e in questo recinto è stata spesso invocata dai contribuenti la causa di forza maggiore, quale esimente non tipizzata, che ha trovato risposte giurisprudenziali singole, pur se ciò che rileva è l’impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità, inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento.
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Forza maggiore per agevolazione prima casa (175 kB)
Forza maggiore per agevolazione prima casa - Fiscal News n. 142 - 2017
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