I soggetti passivi Iva , compresi gli imprenditori agricoli, devono liquidare e versare l’Iva periodicamente su base mensile o, in alcuni casi, su base trimestrale utilizzando, esclusivamente in via telematica, il Modello F. I versamenti periodici relativi all’Iva sono effettuati da parte degli agricoltori utilizzando il modello F24, in modalità esclusivamente telematica. I termini di versamento variano a seconda del tipo di contribuente. Occorre, quindi, distinguere tra:
contribuenti mensili: la liquidazione e il versamento dell’eventuale Iva a debito va fatta entro il giorno 16 del mese successivo;
contribuenti trimestrali: la liquidazione e il versamento dell'imposta va fatto entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre). Il versamento relativo all’ultimo trimestre va effettuato in sede di conguaglio annuale entro il 16 marzo dell’anno successivo, salvo la possibilità di usufruire dei maggiori termini previsti per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Indice argomenti
Premessa
La liquidazione mensile
La liquidazione trimestrale
Le modalità di liquidazione
Il versamento
La comunicazione delle liquidazioni periodiche
La liquidazione periodica
Le modalità di elaborazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche
Riferimenti normativi
Allegato 1
L’Esperto risponde…
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Imposta sul valore aggiunto in agricoltura (284 kB)
Imposta sul valore aggiunto in agricoltura - La liquidazione mensile e trimestrale
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