Tra i requisiti necessari affinché un'operazione di cessione assuma la qualifica di scambio intracomunitario non imponibile ai fini Iva, assume particolare rilievo quello della fuoriuscita dei beni dall’Italia e l’arrivo in un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.
Spetta a ciascun Stato Membro determinare la forma e la tipologia della prova atta a dimostrare che si è realizzato il trasporto nel territorio di un altro Stato Membro.
Sulla questione, non è intervenuto in modo puntuale il Legislatore. A tale lacuna ha sopperito l’Amministrazione Finanziaria con vari interventi, che, tuttavia, hanno sollevato numerose perplessità sulla questione.
Secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria, con le R.M. 345/E/2007, 447/E/2008, 123/E/2009 e 19/E/2013, costituiscono mezzi di prova: la fattura di vendita; gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie; la documentazione bancaria dalla quale emerga il pagamento della merce da parte del cliente comunitario; il documento di trasporto CMR sottoscritto dal trasportatore, per presa in carico della merce e dal destinatario, per ricevuta (che può essere sostituito nelle cessioni intracomunitarie franco fabbrica dal CMR elettronico).
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La prova della cessione intracomunitaria (85 kB)
La prova della cessione intracomunitaria - Fiscal News N. 97-2014
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