I contribuenti minimi che non sono rientrati nel nuovo “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” (quello col forfait del 5%), dal 1° gennaio 2012 sono tornati contribuenti normali ai fini Iva. Questi "vecchi minimi", di norma, sono le persone fisiche che hanno iniziato l'attività prima del 2008 e hanno dovuto determinare l'eventuale Iva detraibile sulle merci in rimanenza e sui beni strumentali. Il “passaggio” dal 2012 allo status normale ha comportato, infatti, la rettifica, in aumento, dell'Iva detraibile che, pertanto, determina una sopravvenienza attiva tassabile ai fini delle imposte sui redditi. La rettifica Iva, a seguito del “passaggio” da vecchio minimo a contribuente normale Iva dal 2012, dovrà essere indicata nella dichiarazione annuale Iva 2013, per l'anno 2012, nel quadro VF acquisti, rigo VF56. Nel rigo VF56 “totale rettifiche” si indica l'Iva spettante in detrazione, al netto della parte eventualmente già usata in diminuzione dell'eventuale importo delle rate ancora dovute per la rettifica a seguito dell'ingresso al regime dei vecchi minimi, di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, Legge 244/2007.
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Minimi. Rettifica in dichiarazione Iva (139 kB)
Minimi. Rettifica in dichiarazione Iva - Fiscal News n. 95-2013
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