24 settembre 2025

Niente esterovestizione se la società non è una struttura di puro artificio

La Corte di cassazione ha chiarito che non può essere contestata esterovestizione societaria se la società controllata svolge un’attività economica reale

Fiscal News n. 131 - 2025

Autore: Marco Bargagli
Per determinare la residenza fiscale in Italia di una società, occorre anzitutto fare riferimento alla normativa domestica contenuta nell’articolo 73, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986, di recente novellata dal D.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209. Soprattutto in ambito comunitario, ove vige l’importante principio della libertà di stabilimento, la prevalente elaborazione giurisprudenziale espressa in sede di legittimità ha chiarito che non può essere contestata esterovestizione societaria, se non siamo in presenza di una struttura di pure artificio che, di fatto, non svolge alcune reale attività oltrefrontiera ma è stata costituita con il precipuo scopo di conseguire un indebito vantaggio fiscale che, come tale è disapprovato dall’ordinamento giuridico. Ciò posto, nel presente elaborato saranno quindi tracciati gli elementi che caratterizzano l’esterovestizione e, simmetricamente, illustrata la recente giurisprudenza espressa dalla suprema Corte.

Indice argomenti

  • Premessa
  • Residenza fiscale delle persone giuridiche
  • Disposizioni convenzionali
  • Analisi della giurisprudenza di riferimento
  • Il recente arresto giurisprudenziale
  • Conclusioni
  • Riferimenti normativi
  • L’esperto risponde…
  • Esempio pratico
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No esterovestizione se la società non è una struttura di puro artificio
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