Con la risposta all’interpello num 172 del 2019, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che le note di debito vanno emesse solo dal cedente/prestatore.
Inoltre ha specificato che non vi sono attualmente specifici ostacoli e che le stesse note di debito dei cessionari/committenti (analogiche o elettroniche extra Sdi) vengano utilizzate ai fini delle imposte dirette, per rettificare, esclusivamente sul piano finanziario, il documento originario, sempre che ciò avvenga in presenza di idonea documentazione e, quindi, che le citate note si collochino in un completo e coerente quadro probatorio.
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Note debito per sconti e abbuoni in fatturazione elettronica (209 kB)
Note debito per sconti e abbuoni in fatturazione elettronica - Fiscal News n. 158 - 2019
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