Il Tribunale di Trani, con ordinanza del 25 febbraio 2011, ha sancito che il contribuente deve rivolgersi al giudice tributario, e non a quello ordinario, per opporsi al pignoramento presso terzi eseguito dall’agente della riscossione. La decisione ha chiarito, inoltre, che dopo la notifica del pignoramento con cui ha inizio il procedimento di espropriazione forzata, l’azione finalizzata ad accertare la decadenza dal
potere impositivo o la prescrizione del diritto alla riscossione o la regolarità dell’iscrizione a ruolo rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice tributario. Tribunale di Trani, sez. distaccata di Canosa di Puglia, ordinanza del 25 febbraio 2011
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Pignoramento presso terzi (120 kB)
Pignoramento presso terzi - Fiscal News N. 309-2011
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