Ai sensi dell’articolo 67, comma 1 lett. b) del TUIR, le plusvalenze che si determinano in seguito alla cessione a titolo oneroso di immobili che risultino costruiti o acquistati da non più di cinque anni concorrono alla formazione del reddito complessivo del cedente fatte salve le
ipotesi in cui gli immobili siano stati acquisiti per successione o destinati ad abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari.
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Plusvalenze immobili. Rivendita (158 kB)
Plusvalenze immobili. Rivendita - Fiscal News N. 326-2011
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