Il raddoppio dei termini per l'accertamento non è automatico, per potersi avvalere del termine lungo deve essere inoltrata dall’ufficio la denuncia penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000 entro il termine di decadenza breve previsto per l'accertamento delle singole imposte. Inoltre, secondo le corti di merito, l'ufficio deve fornire anche la prova dell'avvenuta denuncia all'interno dell'accertamento allegando allo stesso la copia inoltrata alla competente Procura della Repubblica. In difetto di questi requisiti non vi potrà essere il raddoppio dei termini, con conseguente rischio di nullità dell'accertamento emesso per intervenuta decadenza temporale.
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Raddoppio termini accertamento non automatico (84 kB)
Raddoppio termini accertamento non automatico - Fiscal News N. 343-2012
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