Sempre più numerosi sono i casi sottoposti alle aule giudiziarie ove il commercialista (o, più in generale, il consulente tributario) è chiamato in causa dal proprio cliente per asserita inadeguatezza della prestazione professionale.
Trattasi di vertenze a volte proposte tra le motivazioni dell’atto introduttivo al ricorso per impugnazione di atti impositivi, con l’obiettivo di “addossare” al professionista quanto meno i profili sanzionatori degli atti stessi; in altri casi, il professionista viene invece citato presso il giudice civile affinché sia condannato al risarcimento del danno patito dal cliente a seguito di un provvedimento impositivo divenuto (per qualche motivo) definitivo, ritenendo esistente un nesso causale tra il “danno accertativo” e lo svolgimento della prestazione professionale.
Nella sentenza n. 12463 depositata il 16 giugno scorso, la seconda sezione civile della Cassazione ritorna ad occuparsi di questa seconda casistica di impugnazioni, fornendo una serie di chiarimenti utili per il corretto inquadramento delle obbligazioni civilistiche che il professionista assume con l’accettazione dell’incarico professionale; il recente arresto giurisprudenziale offre l’occasione per un’analisi dell’ambito applicativo delle norme civilistiche in materia di responsabilità professionale, con un accenno alle pronunce più significative della giurisprudenza di legittimità, precedenti quella testè citata.
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Responsabilità commercialista (164 kB)
Responsabilità commercialista - Fiscal News n. 211 - 2016
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