22 novembre 2013

Ritenute su royalties

Fiscal News N. 319-2013

Le royalties corrisposte a soggetti non residenti, in forza dell’art. 25, co. 4, D.P.R. 600/1973, scontano una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 30%. L’applicazione della potestà impositiva italiana deve essere coordinata con le disposizioni Convenzionali e con la Direttiva Canoni e Interessi (Direttiva 2003/49/CE). Per quanto riguarda le disposizioni Convenzionali, queste, generalmente, prevedono una potestà impositiva esclusiva del Paese di residenza del soggetto percettore, escludendo di fatto l’esercizio della potestà impositiva italiana. Tuttavia, in deroga a tale disposizione, talvolta si prevede la possibilità di tassare le royalties anche nel Paese di residenza del soggetto che li eroga, prevedendo, dunque, una
potestà impositiva concorrente tra i due Stati. In tali casi la Convenzione stessa stabilisce l’aliquota massima applicabili, generalmente fissata al 10%, quindi inferiore alla ritenuta prevista dalla normativa interna. Ancora più favorevole, ove applicabile, la Direttiva n. 49 del 3 giugno 2003 ha stabilito che dal 2004 (Direttiva canoni e interessi), nel rispetto di determinati requisiti, prevede per le società consociate residenti nella UE l’assenza di applicazione della ritenuta su pagamenti di interessi e canoni.
L’Accordo Unione Europea – Svizzera del 26/10/2004, all’articolo 15, prevede che la stessa esenzione della Direttiva europea 2003/49/CE, al ricorrere delle condizioni ivi previste, trovi applicazione nel caso in cui le royalties vengano corrisposte a una società fiscalmente residente in Svizzera. Una particolare attenzione nell’applicazione delle Direttiva Canoni e interessi riguarda la verifica che la società percipiente sia il “beneficiario effettivo” dei canoni. In rispetto alle condizioni dettate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate n. 84404/2013 del 10.07.2013:
- per chiedere l’esonero o la riduzione dalla ritenuta di cui all’art. 25, D.P.R. 600/1973, in virtù dell’applicazione della Direttiva Canoni e interessi, il soggetto non residente, dovrà presentare
alla società italiana il modello F. Sui modelli deve essere apposta l’attestazione dell’Autorità fiscale dello Stato in cui la società o ente beneficiario è residente ovvero la stabile
organizzazione beneficiaria è situata. Stesse modalità per chiedere il rimborso dell’imposta nel caso in cui la società italiana applichi comunque la ritenuta del 30%;
- qualora non trovi applicazione le Direttiva Canoni e interessi ma trovino applicazione le norma Convenzionali si dovrà presentare il Modello C, chiedendo l’esenzione dell’applicazione della ritenuta o l’applicazione della ritenuta con aliquota ridotta.
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