L'art. 2272, n. 4) del Codice civile prevede che la società di persone si scioglie “quando viene a mancare la pluralità dei soci se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita”. Nella prassi aziendale, trascorsi i sei mesi, l'attività continua spesso da parte del socio
superstite sotto forma d'impresa individuale. Con la C.M. 19 giugno 2002, n. 54/E, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito la disciplina ai fini delle imposte sui redditi, mentre con la R.M. 3 aprile 2006, n. 47/E affronta la problematica sotto il profilo delle imposte indirette. Nelle due pronunce, tuttavia, sembra di cogliere una sostanziale difformità di vedute posto che, in materia di imposte sui redditi, l'Amministrazione in via interpretativa ha configurato l'operazione in sostanziale continuità dell'impresa mentre, ai fini delle imposte indirette, l'operazione viene ora assimilata ad un'assegnazione di beni al socio superstite.
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Scioglimento società in ditta individuale (180 kB)
Scioglimento società in ditta individuale - Fiscal News N. 372-2011
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