Il D.P.R. n. 247 del 23 luglio 2004, al fine di semplificare il procedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese, ha previsto una specifica procedura per arrivare alla cancellazione d’ufficio per i soggetti che, rientrano in determinate condizioni e che non svolgono più alcuna attività economica.
Nel caso di Snc che ha smesso di lavorare da tempo e priva di debiti verso i fornitori, costituita da due soci che attualmente lavorano come dipendenti presso altre aziende, si può prevedere una chiusura della società senza dover per forza rivolgersi ad un notaio.
In generale, l’intervento del notaio è sempre necessario, salvo alcune eccezioni: mentre alcune Camere di Commercio vogliono sempre ed in ogni caso l’intervento del notaio, altre (come ad esempio, Pavia, Taranto, Milano e Sassari) non lo richiedono se la liquidazione si verifica per:
· mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di 6 mesi;
· decorso del termine di durata stabilito nell’atto costitutivo, in assenza di proroga tacita.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Società di persone. Scioglimento e cancellazione (159 kB)
Società di persone. Scioglimento e cancellazione - Fiscal News N. 330-2014
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata