Il primo comma dell’art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 prevede che i liquidatori di enti soggetti all'IRES rispondano “in proprio” per le imposte dovute dalla società per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori quando, disponendo delle risorse per pagare l'imposta, abbiano assegnato beni ai soci o soddisfatto creditori che non dovevano essere preferiti all'Ufficio finanziario. Quindi, per la società estinta in seguito a cancellazione dal registro delle imprese, che non ha onorato il proprio debito nei confronti dell’Erario, risponde il liquidatore ove il Fisco dimostri che questi ha privilegiato altri crediti o utilizzato o trasferito in altro modo i fondi. La responsabilità del liquidatore non è riconnessa a una successione o a una coobbligazione nei debiti tributari dell’ente estinto.
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Società estinta responsabilità del liquidatore (108 kB)
Società estinta responsabilità del liquidatore - Fiscal News N. 2-2013
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