Con la risposta all’interpello n. 147 dell’11 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, una volta decaduto il termine di rimborso dell’IVA mediante la procedura del “portale elettronico”, il soggetto non residente non può chiedere il rimborso dell’imposta ai sensi dell’art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972 se l’identificazione ai fini IVA non è avvenuta entro un termine ragionevole.
Indice argomenti
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Oggetto dell’interpello
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Rimborso IVA tramite il “portale elettronico”
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Effetti della tardiva identificazione ai fini IVA in Italia
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Riferimenti normativi
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