Le cessioni a termine di valute virtuali rilevano sempre fiscalmente, mentre le cessioni a pronti, generalmente, non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa, salva l'ipotesi in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici, per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta. Il prelievo dai wallet è equiparato ad una cessione a titolo oneroso. Il reddito, se percepito da una persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, è soggetto ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento. Con riferimento alla detenzione di valute virtuali sussiste poi l'obbligo di monitoraggio fiscale, in quanto le stesse costituiscono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
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Tassazione e monitoraggio criptovalute (285 kB)
Tassazione e monitoraggio criptovalute - Fiscal News n. 118 - 2021
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