28 settembre 2015
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28 settembre 2015

Unico. Resposabilità intermediario

Fiscal News n. 245-2015

Il Modello Unico può essere presentato telematicamente sia dal contribuente che da un intermediario abilitato. In questo secondo caso, l’intermediario, una volta accettato l’incarico di trasmettere la dichiarazione, dovrà provvedere entro i termini previsti dalla legge.
Nel caso in cui l’impegno alla trasmissione sia stato assunto prima dello scadere dei termini previsti per l’invio di Unico 2015 (quindi, prima del 30 settembre), la dichiarazione tardiva fa scattare pesanti sanzioni per l’intermediario: da 516 euro a 5.164 euro, con il rischio di revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica, in presenza di gravi o ripetute irregolarità.
Diverso è il caso in cui l'incarico alla trasmissione telematica della dichiarazione non sia stato conferito tempestivamente. Il comma 7-ter, art. 3, D.P.R. 322/1998, chiarisce infatti che non possono essere applicate sanzioni all’intermediario a cui le dichiarazioni siano state consegnate in ritardo rispetto al termine di presentazione, purché quest’ultimo provveda all’invio entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato al contribuente.
Non basta l'invio telematico del modello dichiarativo, nel rispetto del termine prescritto, ma è necessario ottenere la ricevuta di invio del file, poiché l'assenza di quest'ultima fa scattare l'omissione, anche in presenza di pagamenti regolarmente eseguiti.
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