Le norme sul bilancio di esercizio, contenute nell’art. 2426, c. 8-bis del C.c., prevedono che: “le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto dovrà essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo […]”.
Secondo il nuovo principio Oic 26:
- se l’utile su cambio è inferiore all’utile di esercizio quest’ultimo va vincolato per l’ammontare dell’utile su cambio, mentre è liberamente distribuibile per l’eccedenza;
- se l’utile su cambio è superiore all’utile dell’esercizio, l’intero utile dell’esercizio va allocato in una riserva non distribuibile, poiché si considera formato interamente da proventi non effettivamente realizzati, bensì derivanti da meri processi valutativi.
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Utili su cambi. Destinazione riservai (92 kB)
Utili su cambi. Destinazione riservai - Fiscal News N. 138-2015
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