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Con l’introduzione del vaccino diverse scuole di pensiero ed eminenti rappresentanti di materia giuslavorista hanno espresso opinioni contrastanti riguardo l’obbligatorietà da parte del datore di lavoro di obbligare i propri dipendenti a sottoporsi a tale pratica; si cita, ad esempio, l’art. 2087 del Codice Civile che prevede, in sostanza, che il datore di lavoro metta in atto tutte quelle attività necessarie per la tutela psico-fisica del lavoratore. Se ci si soffermasse a questo, si direbbe che il datore di lavoro ha tutto il diritto di sottoporre a vaccino i propri dipendenti senza che si possano rifiutare. Ma così non è. Altre scuole di pensiero, opposte a questa, ricordano che l’art. 32 della Costituzione prevede che ogni cittadino si possa sottoporre liberamente alle cure mediche, e che quindi nessuno possa obbligarlo a riceverle. Al momento, non è previsto obbligo di sottoporsi al vaccino da parte dei lavoratori, non è possibile fare accordi sindacali in merito, perché solo il Legislatore può imporre tale obbligo. Anche i medici competenti, che sono responsabili della sorveglianza sanitaria in azienda (ove prevista), non possono imporre l’obbligo del vaccino ai lavoratori. Il datore di lavoro, in stretta collaborazione con il medico competente, somministra attività di informazione e formazione in merito.
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Informativa vaccino anticovid per i lavoratori (98 kB)
Informativa vaccino anticovid per i lavoratori - Infostudio Lavoro n. 9 - 2021
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